| ke Statuto |
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STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “keBuono” Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale "keBuono": è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Art. 2. - L'Associazione keBuono, nella convinzione che la cultura alimentare e gastronomica faccia parte integrante della civiltà e che lo sviluppo e la diffusione di corrette pratiche alimentari sia un fattore di miglioramento della qualità della vita intende perseguire i seguenti scopi:
Art. 3. - L'associazione keBuono per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere e realizzare varie attività, in particolare:
L’Associazione si avvarrà di attività di comunicazione attraverso tutti i possibili canali ed in particolare attraverso i media digitali. Art. 4. - L’associazione keBuono è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione è formata da:
Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni. Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio. Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
Art.. 11. – L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Presidente; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci. Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione keBuono. Si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato da: il Presidente; da almeno due terzi dei componenti; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Art. 15. – Il Presidente, eletto dall'Assemblea fra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 16. – Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Novembre 2009 00:39 |







